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Regolamento della Giunta delle elezioni

Capo I: funzioni, organi e poteri della giunta
  • Art. 3

    1. La Giunta istituisce un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, e può istituire altri Comitati per l'esame di determinate materie. Le funzioni dei Comitati sono istruttorie rispetto alla Giunta.

    2. I Comitati istituiti sono composti da membri della Giunta nominati dal Presidente in proporzione alla consistenza dei Gruppi, e sono presieduti da uno o più coordinatori nominati dal Presidente.

    3. Quando sia disposta la revisione di schede elettorali, ovvero se ne ravvisi altrimenti l'opportunità, il Presidente della Giunta nomina un apposito Comitato di verifica costituito dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo.